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REGOLAMENTO ANP VENETO

Regolamento del Consiglio regionale dell'ANP Veneto

(approvato nel Consiglio regionale del 12 aprile 2003)

Art. 1

1. Il Consiglio regionale dell'Anp ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, nel

rispetto dei deliberati congressuali regionali. Il consiglio esercita i poteri e svolge le competenze previste dall'art. 20 dello Statuto dell'Anp.

2. E' composto dai Presidenti delle strutture provinciali.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente regionale dell'Anp, che provvede anche alla sua

convocazione.

2. In caso di impedimento il Consiglio regionale è presieduto dal Vicepresidente vicario o, in subor-

dine, dall'altro Vicepresidente.

Art. 3

1. La convocazione è predisposta dal Presidente del Consiglio regionale con preavviso di almeno 10

giorni.

2. Per le riunioni straordinarie il preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e l'eventuale materiale documentario.

Art. 4

1. E' compito del Presidente provvedere al regolare ed efficace funzionamento del Consiglio regio-

nale. A tal fine egli deve:

  1. convocare le sedute con le modalità stabilite dagli articoli precedenti,
  2. fissare la sede, la data e l'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie;
  3. presiedere le riunioni;
  4. nominare un segretario verbalizzante (a rotazione);
  5. dirigere la discussione garantendo a tutti i partecipanti il diritto di intervenire;
  6. indire le votazioni e proclamare il risultato;
  7. sovrintendere alla stesura del verbale delle riunoni;
  8. sospendere o aggiornare le riunioni.

Art. 5

1. Il Segretario del Consiglio redige il verbale delle riunioni, che è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale dopo la sua approvazione all'inizio della seduta successiva.

Art. 6

1. Ciascun Consigliere ha diritto a:

  1. proporre l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle riunioni;
  2. partecipare alla discussione in seno al Consiglio ed alla votazione delle relative delibere;
  3. proporre il testo delle delibere.

Art. 7

1. Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto consultivo, i componenti dello staff del

Presidente regionale dell'Anp e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Partecipano altresì alle riunioni, con voto consultivo e qualora siano soci dell'Anp, il Presidente dell'AsaVeneto o di eventuali altre associazioni o enti collegati.

Art. 8

1. Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta e motivata del Presidente o

della maggioranza del Consiglio regionale. Tale proposta dovrà essere approvata con una maggioranza qualificata di due terzi dei voti validamente espressi.

2. Ogni modifica del Regolamento entra in vigore nella seduta del Consiglio regionale successiva a quella in cui è stata approvata.

Art. 10

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Anp ed alle

norme procedurali che regolano il funzionamento dei Consigli comunali.

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