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25 LUGLIO 2004 – PUBBLICAZIONE No. 2003/04/25

INDENNITA' DI DIREZIONE

di ROBERTO NARDELLO
PRESIDENTE REGIONALE ANP-CIDA VENETO

Riferimenti normativi 

-      Art.21 CCNL Comparto Scuola del 1999  

-      Art.33 CIN Comparto Scuola del 1999  

-      Accordo di interpretazione autentica del 19 febbraio 2004  

-      Nota Miur n.1558 del 21/10/2003  

-      Circolare Miur n.118 del 14 Aprile 2000

Una telenovela…

L'indennità di direzione è stata introdotta dal CCNL del 1999, all'art. 21 , suddivisa in una quota fissa corrisposta mensilmente per dodici mensilità e in una quota variabile , corrisposta per anno scolastico, in base alla complessità della scuola; è stata poi ulteriormente normata dall'art. 33 del CIN, sempre del 1999 . 

Con la C.M. n.118, prot. 1356 del 14/04/2000, il MIUR ha emanato le disposizioni applicative per la corresponsione dell'indennità agli aventi diritto: 

-      dirigenti scolastici 

-      presidi incaricati  

-      vicari o altri docenti che sostituiscono il dirigente durante i periodi di assenza   

-      dirigenti scolastici a cui è stata affidata la reggenza di un'altra scuola e docente vicario della medesima istituzione scolastica, nella misura del 50% 

L'indennità di direzione è stata corrisposta a tutti gli aventi diritto senza problemi, sia nella parte fissa che nella parte variabile, fino alla stipula del primo CCNL dell'AREA V; a partire dal 01/01/2001 non è stata naturalmente più corrisposta ai dirigenti, dato che ormai non ricadevano più nel contratto di comparto. 

In modo del tutto estemporaneo,  a questo punto sono iniziati i  problemi per la corresponsione ai presidi incaricati e ai docenti, che naturalmente non sono toccati dal contratto dell'Area V, per cui niente per loro doveva cambiare. 

Invece è successo che: 

-      ai presidi incaricati è stata liquidata come in passato la quota fissa mensile, sullo stipendio, ma non la quota variabile; solo recentemente, a quanto ci risulta, almeno alcuni  USR hanno attribuito alle scuole i fondi per il pagamento della quota variabile relativamente agli anni scolastici 2002/03  e 2003/04, mentre per il 2004/05 non è stato attribuito ancora niente 

-      ai vicari e ai docenti…niente! Alle scuole non sono stati attribuiti fondi almeno per i tre ultimi anni scolastici 

-      ci sono stati problemi anche per i dirigenti che hanno avuto in reggenza un'altra istituzione scolastica 

La questione è stata ripresa in occasione della stipula del nuovo contratto di comparto, il CCNL 24/07/2003; l'indennità di direzione è stata dimenticata, non è stata menzionata nel contratto, al contrario dell'indennità di funzioni superiori che è stata recuperata, anche se solo in extremis, tramite l'art.142, che cita tra le norme rimaste in vigore l'art.69 del CCNL del 1995.  

A questo punto, due erano le posizioni possibili: 

-       l'indennità di direzione andava considerata abrogata ; in tal caso,  non sarebbe stato più legittimo nemmeno corrispondere la quota fissa ai presidi incaricati, a partire dal 1.1.2001, anche se costoro avevano continuato a percepirla 

-       l'indennità di direzione andava considerata in vigore, in quanto non esplicitamente abrogata;  in tal caso  era legittimo corrispondere la quota fissa, ma andavano anche assegnati i fondi per la quota variabile; inoltre, andava corrisposta l'indennità a tutti gli aventi diritto. 

Per uscire dall'impasse, il MIUR ha chiesto un parere all'ARAN, che si è espressa in modo favorevole ai presidi incaricati e ai docenti, affermando che l'art.21 del CCNL del 1999 e l'art.33 del CIN dello stesso anno  rimanevano in vigore, rientrando in modo implicito tra le norme non abrogate, al pari di quelle esplicitamente citate dall'art.142 del CCNL del 2003.  

Il  MIUR ha fatto propria questa posizione dell'ARAN, suscitando però le proteste dei sindacati (sic…), per cui la questione è stata ripresa con l'accordo di sequenza contrattuale del 19/02/2004 , dove si stabilisce che gli articoli 21 del CCNL  e 33 del CIN del 1999 rimangono in vigore per quanto riguarda la determinazione degli importi dell'indennità di direzione; viene anche specificato che i fondi necessari non sono a carico del contratto.  

L'accordo però non è a tutt'oggi in vigore, perché manca la stipula definitiva. 

L'accordo di sequenza contrattuale è per noi  “pleonastico” in quanto, come giustamente sostenuto dall'ARAN, era del tutto evidente che l'indennità di direzione rimaneva in vigore, senza bisogno di ulteriori accordi; tutti gli aventi diritto possono quindi legittimamente rivendicare la corresponsione dell'indennità di direzione. Naturalmente, i presidi incaricati devono percepire solo la quota variabile, mentre i vicari/docenti che sostituiscono il dirigente devono percepire l'intero importo e i dirigenti/vicari delle scuole in reggenza devono percepire il 50%.

Gli importi dell'indennità di direzione

Per quanto riguarda i docenti, l'indennità di direzione spetta anche per un solo giorno di sostituzione del dirigente; in tali periodi, però, non va corrisposta la  RPD (Retribuzione Professionale Docenti), così come succede per i presidi incaricati, che non percepiscono questa voce dello stipendio. 

Nella tabella l'indennità di direzione è stata quindi così calcolata: 

-      Si prende la quota fissa annua dell'indennità di direzione, pari ad euro 2441,81 

-      Si aggiunge poi la quota annua legata alla complessità organizzativa, qualora spettante (la scuola deve avere più di 35 docenti in organico di diritto), pari a 18,08 euro per ogni docente; nella tabella si ipotizzano 100 docenti in servizio, per cui la quota annua è pari a 1808,00 euro 

-      Si aggiungono anche, qualora spettanti, le quote annue dovute ad alcune tipologie di scuole: *aziende agrarie, euro 1.549,37 

*istituti superiori aggregati e istituti tecnici,professionali e d'arte con laboratori e reparti di       lavorazione, euro 774,69 

*convitti annessi, euro 1.032,91 

*istituti verticalizzati, euro 774,69 

*conservatori ed accademie, euro 1.32,91  

-      Al totale così ottenuto si sottrae la RPD annua del docente, che varia a seconda dell'anzianità e a seconda del contratto al momento vigente; dato che  gli importi della RPD variano in aumento nel 2002 e nel 2003, a seguito della sottoscrizione del contratto di comparto del 2003, diminuisce conseguentemente l'importo dell'indennità di direzione. 

Nella tabella sono presi in esame due casi, ma il sistema di calcolo è applicabile naturalmente a tutti i casi, considerando le voci presenti nella singola scuola; vengono calcolati gli importi dell'indennità (Importo annuo e Importo Giornaliero) per le tre fasce di anzianità previste  per la RPD: 

-      0-14 anni 

-      5-27 anni 

-      oltre 28 anni 

e per i periodi: 

-      dal 1 settembre 1999 a tutto il 2001 

-      tutto il 2002  

-      dal 1 gennaio 2003 a tutt'oggi. 

Va tenuto presente che l'indennità di direzione è corrisposta per dodici mensilità la quota fissa e “una tantum” annualmente la quota variabile; nella tabella è indicati l'importo annuale, quello mensile e quello giornaliero.

L'INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI E DI REGGENZA

Riferimenti normativi 

-      Art.69  CCNL  comparto scuola del 1995  

-      Art 142 del CCNl  comparto scuola del 2003  

-      Accordo di interpretazione autentica del 19 febbraio 2004 

-      Cicolare MIUR prot.n. 1496 del 11 giugno 2002

Un'altra telenovela… 

L'indennità di funzioni superiori e di reggenza è stata istituita con l'art.69 del CCNL del comparto scuola del 1995; l'indennità è pari al differenziale di livello tra lo stipendio del dirigente scolastico e quello del docente al momento vigenti.  

Essa spetta: 

-      ai presidi incaricati 

-      al docente vicario che sostituisce il dirigente per un periodo superiore a 15 giorni 

-      al dirigente cui è affidata una scuola in reggenza e al docente vicario della medesima scuola, nella misura del 50% 

Come per l'indennità di direzione, tutto è filato liscio finché non è stato firmato il primo CCNL dell'Area V, anche se per noi non c'erano problemi; per quanto riguarda l'indennità di funzioni superiori,infatti, rimaneva in vigore l'art. 69 del CCNL di comparto del 1995 e per quanto riguarda l'indennità di reggenza abbiamo fatto riferimento, nel primo CCNL dell'Area V, alle “norme vigenti”, cioè il già citato art. 69. In effetti, il MIUR si è attenuto a questa interpretazione per quanto riguarda l'indennità di funzioni superiori, (C.M. 1496/2002), mentre alcuni USR fanno a tutt'oggi difficoltà per l'indennità di reggenza, come se l'art.69 valesse solo a metà… 

I problemi più grossi sono sorti in occasione della stipula del CCNL di comparto del 2003, quando nella prima versione ci si era dimenticati non solo dell'indennità di direzione, ma anche dell'indennità di funzioni superiori e di reggenza, che sono state ripescate a seguito delle nostre vibrate proteste tramite un'aggiunta all'elenco delle norme che rimanevano in vigore nell'art. 142 del contratto; la questione è stata poi ripresa con l'accordo di interpretazione autentica, che per noi, ripetiamo, è del tutto pleonastico. 

Gli importi dell'indennità di funzioni superiori e di reggenza

Gli importi variano a seconda dell'ammontare dello stipendio-base dei dirigenti e dei docenti; al 1.1. 2001 e al 1.1. 2002 è variato lo stipendio dei dirigenti, a seguito della stipula del primo contratto dell'Area V, mentre quello dei docenti è variato con decorrenza 1.1.2002 e 1.1. 2003, a seguito della stipula del CCNL di comparto del 2003. Nella tabella, quindi, sono stati calcolati gli importi per il 2001, il 2002 e il 2003, che sono a tutt'oggi in vigore. 

     Bisogna inoltre tener conto che nello stipendio dei dirigenti è stata inglobata: 

-      l'indennità integrativa speciale con decorrenza 1.1.2001, pari a 6.705, 16 euro 

-      una quota dell'indennità di direzione, pari a 1.020, 20 euro 

Nella determinazione dell'indennità tali somme vanno quindi sottratte allo stipendio del dirigente. 

Va inoltre considerato che l'indennità di funzioni superiori e di reggenza è corrisposta per tredici mensilità, per cui nella tabella è calcolato l'importo per dodici mensilità, quello mensile che è uguale alla tredicesima, nonché i ratei di tredicesima, mensile e giornaliero. 

Ad esempio, un docente che sostituisce il dirigente per 20 giorni ha diritto: 

-      38,82 euro per 20 di indennità, pari a  776,40 euro 

-      3,24 per 20 di rateo di tredicesima, pari a 64,80 

-      841,20 euro in totale. 

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