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Certificati: si cambia

Scritto da ANTONIO PETROLINO - martedì 10 Gennaio 2012

Dal 1° gennaio scorso sono in vigore le nuove norme in materia di certificazioni, contenute nell'art. 15 della legge 183/11 (cosiddetta "legge di stabilità").

La norma in questione stabilisce un importante principio:

"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori dei pubblici servizi. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 [il riferimento è agli articoli del DLgs. 445/2000 ed alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà].

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici".

In pratica, le scuole non potranno più chiedere - né accettare dalle famiglie e dagli studenti - certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione. Dovranno invece chiedere di presentare dichiarazioni sostitutive conformi a quanto previsto dagli articoli citati: il che comporta, in pratica, la necessità di predisporre una apposita modulistica interna e di istruire adeguatamente il personale di segreteria. E' poco verosimile, infatti, che il pubblico sia informato delle nuove norme e soprattutto sia in grado di formulare in forma autonoma e corretta i diversi tipi di dichiarazioni sostitutive eventualmente necessari per le iscrizioni o per altro.

In aggiunta, ogni volta che saranno richieste di rilasciare una certificazione, le scuole dovranno obbligatoriamente apporvi - a pena di nullità - la menzione sopra riportata. Il che comporterà una revisione dei software in uso nelle segreterie o, nelle more, la predisposizione di un timbro apposito da aggiungere ai normali certificati.

Resta da comprendere se e come la norma in questione si applichi anche alle certificazioni finali degli esiti, cioè pagelle e diplomi. Con ogni verosimiglianza, anche queste certificazioni ricadono nella sfera di attuazione della norma e quindi saranno nulli se non recano la dicitura in questione. Ma se il problema è relativamente semplice per le pagelle, la questione potrebbe diventare più complessa per i diplomi, il cui formato corrisponde a standard definiti dagli ordinamenti.

Insomma - se si comprende e si può condividere lo spirito della norma (dare finalmente piena attuazione alle norme sull'autocertificazione) - sembra che ancora una volta non si sia persa l'occasione per realizzare nella pratica il contrario delle intenzioni dichiarate: anziché semplificare la vita dei cittadini e delle amministrazioni si è introdotto un ulteriore elemento di complicazione.

Nè va sottovalutato che - ove le scuole volessero realmente verificare la veridicità delle autocertificazioni ricevute (cosa che sarebbero tenute a fare) - questo genererebbe un enorme flusso di richieste incrociate di atti e comunicazioni, con ulteriore aggravio del funzionamento degli uffici. Non se ne sentiva realmente il bisogno.

Ad ogni modo, è bene ricordare che la norma è già in vigore e va attuata.

 

 

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